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Collegi sindacali, organismi di vigilanza e revisioni

Le funzioni dei Sindaci sono individuate dall’art. 2403 del Codice Civile: controllo sull’amministrazione della società, vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, controllo e accertamento sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sull’osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale; in alcuni casi, anche controllo legale dei conti. I Professionisti dello Studio sono in possesso dei requisiti formali (quale l’iscrizione al registro dei Revisori Legali dei Conti) e delle competenze che occorrono per adempiere a tali doveri, nel rispetto degli obblighi normativi e dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge.

Le funzioni degli Organismi di Vigilanza sono invece individuate dall’art. 6 del D. Lgs. 231/01: ad essi spetta vigilare sull’effettività ed adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Ente per la prevenzione dei reati; analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; curarne l’aggiornamento e presentare eventuali proposte di adeguamento dello stesso agli organi societari competenti. I Professionisti dello Studio sono in possesso delle competenze specialistiche (capacità di analisi dei sistemi di controllo, preparazione giuridica specifica, ecc.) e dell’esperienza indispensabili per lo svolgimento delle attività ispettive e per l’adempimento dei doveri derivanti dalla nomina a componente dell’Organismo di Vigilanza.